DISCIPLINARE DEL REGISTRO ANAGRAFICO
DELLE RAZZE EQUINE ED ASININE A LIMITATA DIFFUSIONE
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla disciplina
della riproduzione animale il registro anagrafico delle razze equine ed
asinine a limitata diffusione, tenuto dall'Associazione Italiana Allevatori
(AIA), Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1051 del 27
ottobre 1950, è regolato dal presente disciplinare, in armonia con la
normativa dell'Unione Europea.
CAPITOLO 1
Organizzazione del registro anagrafico
Art. 2
1. Il registro anagrafico rappresenta lo strumento per la tutela e
conservazione delle razze equine ed asinine non sottoposte ad un piano nazionale di selezione.
2. Il registro anagrafico si distingue in:
a) registro delle razze autoctone;
b) registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia.
3. Il registro delle razze autoctone conserva le informazioni genealogiche
dei soggetti iscritti al fine della conservazione delle popolazioni, con
particolare attenzione al mantenimento della loro variabilità genetica e
promuovendone al contempo la valorizzazione economica.
4. Il registro delle razze estere a limitata diffusione conserva le informazioni
genealogiche dei soggetti iscritti al fine di una loro corretta utilizzazione
in piani di accoppiamento in purezza, per l’incrocio o per il loro impiego
in eventuali futuri programmi nazionali di miglioramento genetico.
Art. 3
1. Le razze autoctone ammesse al “registro delle razze autoctone” di cui
all’art. 2 lett. a) sono le seguenti:
a) equine:
- Cavallino della Giara;
- Cavallino di Monterufoli;
- Cavallo del Catria;
- Cavallo del Delta;
- Cavallo del Ventasso;
- Cavallo Pentro;
- Cavallo Sarcidano;
- Napoletano;
- Norico – Pinzgauer;
- Persano;
- Pony di Esperia;
- Sanfratellano;
- Tolfetano;
b) asinine:
- Asino dell'Amiata;
- Asino dell'Asinara;
- Asino di Martina Franca.
- Asino Ragusano;
- Asino Romagnolo;
- Asino Pantesco;
- Asino Sardo.
2. Eventuali denominazioni alternative delle razze autoctone, ovvero
denominazioni di varietà appartenenti alle medesime razze, sono
riportate nelle norme tecniche.
3. Le razze estere a limitata diffusione in Italia di cui all’art. 2 lett. b),
eventualmente riconosciute, saranno riportate e descritte nelle “norme
tecniche” approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali su conforme parere della CTC.
4. L’ammissione di nuove razze o la soppressione di quelle esistenti, previa
delibera della Commissione Tecnica Centrale (CTC), devono essere
approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 4
1. Allo svolgimento dell'attività del registro, l'Associazione Italiana Allevatori
provvede mediante:
- la Commissione tecnica centrale (CTC);
- l'Ufficio Centrale (UC);
- gli Uffici Periferici (UP);
- il Corpo degli esperti.
Art. 5
1. La commissione tecnica centrale studia e determina i criteri e gli
indirizzi per la conservazione delle razze ammesse al registro, con
particolare riferimento alla conservazione della variabilità genetica.
Essa provvede altresì a valutare l’adozione di ogni altra attività o
iniziativa utile alla valorizzazione, promozione, diffusione e al
mantenimento delle razze interessate alle attività del registro
anagrafico, propone eventuali modifiche al presente disciplinare.
2. La commissione tecnica centrale può nominare gruppi di lavoro
temporanei per l’approfondimento di determinati problemi.
3. Della commissione tecnica centrale fanno parte:
- 1 funzionario tecnico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dallo stesso nominato, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- 1 funzionario tecnico rappresentante di ciascuna Regione a statuto
ordinario e speciale, nonché delle Province autonome di Trento e
Bolzano, nella quale si trovi la zona di origine di almeno una delle
razze del registro di cui all’art. 3 nominato dal rispettivo Assessorato
all’Agricoltura;
- 2 esperti in zootecnia, nominati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, su proposta dell'Associazione Italiana
Allevatori;
- 3 allevatori designati di volta in volta dall'Associazione Italiana
Allevatori, in funzione degli argomenti all'ordine del giorno di
ciascuna riunione;
- il Presidente dell'Associazione Italiana Allevatori o suo delegato.
4. Il direttore dell’AIA partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge,
eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di
segretario della commissione. Egli assicura la conformità
dell’andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di
legge, l’ordinamento dell’AIA e le prescrizioni del presente disciplinare.
5. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di
preavviso da parte del direttore dell’AIA.
6. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice presidente al
primo punto dell’Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino
all’elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più
anziano per età.
7. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di
preavviso se del caso allegando la documentazione sulla quale
deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti
di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni
della CTC.
8. Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l’anno e
comunque ogni qualvolta lo richieda almeno la metà più uno dei suoi
componenti.
9. In prima convocazione le riunioni della CTC sono valide con la presenza
di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda
convocazione le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.
10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ed
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.
12. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal
Presidente e dal Segretario.
13. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data
della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di
insediamento della commissione di nomina successiva, e possono
essere riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della CTC
mantiene intatte le proprie funzioni ed i propri pieni poteri fino
all’insediamento del successivo mandato.
14. I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre
successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla
CTC medesima e vengono sostituiti dall’Ente di competenza mediante
una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i
rinnovi.
15. L’AIA è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC
attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell’Organo
nell’imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva
convocazione della riunione di insediamento non appena verificata
l’avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la
commissione medesima incluso il rappresentante del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 6
1. L'Ufficio Centrale provvede a:
a) espletare i compiti relativi al funzionamento del registro anagrafico;
b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici
periferici e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività
di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere
della CTC;
c) elaborare e pubblicare i dati rilevati e forniti dagli Uffici periferici.
d) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il registro
anagrafico;
e) proporre per la nomina gli esperti di razza ed a provvedere alla loro
formazione seguendo gli indirizzi della CTC.
2. Il responsabile dell’applicazione del disciplinare, delle norme tecniche del
registro anagrafico e delle delibere della CTC è il direttore dell’AIA.
Art. 7
1. Gli Uffici periferici provvedono a:
a) espletare, nell’ambito del territorio di propria competenza, le attività del registro anagrafico, secondo le disposizioni e le modalità operative
dettate dall’UC;
b) svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC secondo le istruzioni dell’Ufficio centrale;
c) trasmettere nei tempi e modi indicati dall’UC i dati ed i campioni di cui alla lettera precedente;
d) rilasciare i documenti ufficiali del registro anagrafico secondo le modalità stabilite dall’UC;
e) segnalare all’UC gli allevatori che richiedono l’iscrizione all’Albo degli allevatori di cui al successivo Art. 10.
f) segnalare tempestivamente all’Ufficio centrale qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata
2. Le Associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute ed
aderenti all’AIA, provvedono all’organizzazione ed al corretto
funzionamento degli Uffici periferici assumendone le relative
responsabilità. Esse consentono e facilitano in qualunque momento le
ispezioni effettuate anche senza preavviso dall’Ufficio centrale.
3. L’Associazione Italiana Allevatori può provvedere direttamente in via
temporanea alle attività di registro nelle aree territoriali nelle quali non si
verifichino le condizioni di cui al precedente comma.
4. Qualora le condizioni dell’allevamento o esigenze organizzativo-funzionali
lo richiedano, l’Associazione Italiana Allevatori provvede ad unificare in
uno solo le attività di due o più Uffici periferici o a stabilire condizioni
operative appropriate, anche incaricando gli Istituti di Incremento Ippico
o i corrispondenti Uffici istituiti dalle Regioni.
5. Responsabile dell’applicazione del disciplinare del registro anagrafico,
delle delibere della CTC, delle istruzioni emanate dall’Ufficio centrale e
dell’Ufficio periferico del registro è il direttore dell’Associazione di primo
grado o dell’Istituto che tiene l’Ufficio periferico, previa delega da parte
dell’Associazione Italiana Allevatori. In tal senso, l’Associazione
Regionale Allevatori della Sicilia è a tutti gli effetti considerata
associazione di primo grado.
6. La vigilanza sulla tenuta del registro anagrafico negli Uffici Periferici è
svolta dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano secondo le
vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali di concerto con le Regioni e Province
Autonome medesime.
Art. 8
1. Il corpo degli esperti è composto dagli esperti di razza, scelti tra
allevatori e tecnici competenti nell’allevamento e nelle caratteristiche
della specifica popolazione. Gli esperti vengono individuati e proposti
dall’Ufficio Centrale del registro e sono nominati dall’AIA sentiti gli Uffici
periferici.
2. Gli esperti sono incaricati dell’effettuazione degli esami morfologici nei
casi previsti dal presente disciplinare.
3. Gli esperti inoltre riscontrano, se del caso, l’assenza di cause di
esclusione sui soggetti già iscritti.
4. L’attività degli esperti è coordinata dall’UC.
5. Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
6. L’esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che
vengano indetti da parte dell’Ufficio Centrale pena, fatte salve cause di
forza maggiore, l’esclusione dal corpo degli esperti.
7. Pena la radiazione dal Corpo, l’esperto non può giudicare in
manifestazioni non autorizzate dall’Ufficio Centrale, salvo specifica
autorizzazione scritta da parte di quest’ultimo.
8. Contro il giudizio degli esperti non può essere fatto ricorso dagli
allevatori.
CAPITOLO II
Ammissione degli allevatori e dei soggetti al registro anagrafico
Art. 9
1. L’iscrizione al registro anagrafico è volontaria. L’ammissione al registro
anagrafico è richiesta, per iscritto, dagli allevatori interessati agli Uffici
periferici competenti per territorio. Possono essere ammessi al registro
anagrafico, e iscritti all’Albo degli allevatori di cui al successivo art. 10,
coloro che:
a) siano proprietari di animali appartenenti ad una delle razze di interesse per il registro anagrafico;
b) si impegnino a svolgere l’attività prevista dal registro anagrafico;
c) si impegnano a non mettere in atto comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all’immagine od all’organizzazione del registro anagrafico;
d) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie.
2. Il giudizio di idoneità è pronunciato per iscritto dall’UC previo parere
favorevole dell’UP, il quale provvede a segnalare in via preliminare
all’Ufficio Centrale l’eventuale esigenza di esami morfologici da svolgere
negli allevamenti che abbiano fatto domanda d’iscrizione.
3. L’allevatore per il quale l’UP non abbia dato parere favorevole
all’iscrizione può presentare ricorso all’UC che emette parere definitivo.
4. L’UC procede a cancellare dal registro gli allevatori che abbiano
presentato all’UP le proprie dimissioni nonché gli allevatori per i quali
siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
5. I centri d’inseminazione artificiale ed i gestori delle stazioni di monta
naturale pubblica, in quanto detentori di riproduttori iscritti al registro
anagrafico, sono considerati allevatori ammessi al registro anagrafico
fino a diversa determinazione e sono pertanto tenuti al rispetto e
all’osservanza di quanto previsto nel presente disciplinare.
6. L’UC procede alla radiazione di quei riproduttori che presentino caratteri
di esclusione dalla razza o siano portatori di geni letali o sub letali.
7. Ai fini di un più sicuro controllo dell’identità dei soggetti iscritti, nonché al
fine di verificare l’ascendenza per essi dichiarata, l’UC può prelevare in
qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti
medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC.
8. Su conforme parere della CTC, l’UC può rendere obbligatorio
l’accertamento dell’ascendenza per tutti i soggetti di una determinata
popolazione al fine di garantire una corretta gestione degli
accoppiamenti.
9. l’accertamento di parentela è obbligatorio per tutti i soggetti
appartenenti a razze “reliquia” del registro delle razze autoctone di cui
all’art. 2 lett. A) con una consistenza complessiva inferiore alle 50 fattrici
iscritte.
Art. 10
1. Il registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione si
distingue in:
· Albo degli allevatori: nel quale sono distintamente iscritti i proprietari ammessi ai sensi dell’art. 9 ed i proprietari di equidi iscritti pervenuti all’ufficio centrale a seguito di passaggi di proprietà;
· registro delle razze autoctone articolato in:
a. Sezione principale
b.Sezione supplementare.
· registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia articolato in:
a.
Sezione principale.
2. Alla sezione Principale accedono soggetti di proprietà di allevatori
iscritti, figli di entrambi genitori iscritti al registro o, limitatamente al
registro delle razze estere a limitata diffusione, provenienti da libri
genealogici di paesi UE o di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti per la
razza di appartenenza. Per ogni singola popolazione devono essere
evidenziati i soggetti maschi autorizzati alla riproduzione.
3. Per essere autorizzati alla riproduzione i soggetti maschi devono essere
iscritti alla sezione principale del registro di pertinenza e devono essere
sottoposti ad apposito esame morfologico preventivo da parte di un
membro del corpo degli esperti il quale accerta il possesso dei requisiti di
razza e l’assenza di cause di esclusione così come indicati nelle “Norme
Tecniche” per la razza di appartenenza.
4. Alla Sezione supplementare del registro delle razze autoctone accedono
soggetti, figli di uno o entrambi i genitori sconosciuti di proprietà di
allevatori iscritti, previo accertamento da parte di un esperto del
possesso dei requisiti di razza così come indicati nelle “Norme Tecniche”
per la razza di appartenenza. Su conforme parere della CTC l’Ufficio
centrale può consentire l’abilitazione alla riproduzione di maschi iscritti
alla Sezione supplementare del registro delle razze autoctone solo nei
casi in cui la limitatezza delle informazioni o l’eccessiva consanguineità lo
rendano opportuno.
5. Tutti i maschi abilitati alla riproduzione possono essere impiegati per la
produzione di seme per la inseminazione artificiale (IA) pubblica.
6. L’UC, su conforme parere della CTC, può stabilire requisiti genealogici più
stringenti per l’iscrizione nelle diverse sezioni, fino alla soppressione della
sezione supplementare per una o più razze del “registro delle razze
autoctone”.
CAPITOLO III
Informazioni di registro anagrafico
Art. 11
1. Gli Uffici Periferici devono provvedere al rilevamento ed alla raccolta
presso gli allevatori iscritti delle informazioni previste dall’anagrafe degli
equidi di cui all’art. 8 comma 15 della Legge 1 agosto 2003, n. 200
nonché alla raccolta di dati e campioni previsti dalla CTC.
2. Tutti i dati non già regolati dalla normativa sull’anagrafe degli equidi
devono essere inviati secondo modalità e tempistica definita dall’UC.
CAPITOLO IV
Identificazione dei soggetti iscritti al registro anagrafico
Art. 12
1. Per essere iscritti, gli animali devono essere correttamente identificati
secondo le prescrizioni dell’anagrafe degli equidi.
CAPITOLO V
Documenti ufficiali del registro anagrafico
Art. 13
1. Per il funzionamento del registro anagrafico sono prescritti i seguenti documenti, secondo i modelli predisposti dall’UC:
a) Scheda di identificazione;
b) Scheda di esame morfologico;
c) Certificato genealogico/passaporto.
2. I documenti di cui alle lettere a), b), c), sono predisposti dall’UC.
3. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi
indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno
predisposti dall’UC.
4. I documenti e gli elenchi ufficiali del registro anagrafico delle razze
equine ed asinine a limitata diffusione costituiscono l’unica certificazione
per l’attestazione dell’iscrizione di un determinato soggetto al medesimo
registro anagrafico.
5. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato
genealogico/passaporto originale; in caso di smarrimento, debitamente
denunciato dall’interessato, potrà rilasciarsi un secondo
certificato/passaporto sul quale, peraltro, deve essere specificata in
modo evidente la parola “duplicato” secondo le disposizioni attuative
dell’anagrafe degli equidi.
Art. 14
1. L’UC diffonde e rende pubblicamente consultabili, anche per via
telematica, le informazioni relative agli allevatori dei soggetti iscritti al
registro anagrafico, agli allevamenti dove questi si trovano ed ai dati
anagrafici e genealogici degli equidi.
CAPITOLO VI
Mostre ed altre manifestazioni ufficiali del registro anagrafico
Art. 15
1. Mostre ed altre manifestazioni ufficiali che coinvolgano equidi iscritti al
registro devono essere finalizzate prevalentemente alla promozione delle
razze e non devono incoraggiare competizioni di modello tra i soggetti
esposti.
2. Le manifestazioni di cui sopra devono essere comunicate
preventivamente all’UC e non devono avere finalità incompatibili con
quelle del registro anagrafico.
CAPITOLO VII
Obblighi degli allevatori aderenti al registro anagrafico
Art. 16
1. L’allevatore aderente al registro anagrafico si impegna a:
a) osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall’UC per il funzionamento del registro;
b) ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi e denunce;
c) rispettare le norme in materia di benessere animale;
d) fornire agli organi competenti del registro anagrafico qualunque
chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio
allevamento;
e) consentire all’Associazione Italiana Allevatori l’utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al registro anagrafico a fini di ricerca, indagine e certificazione.
f) astenersi dal partecipare con animali iscritti al registro anagrafico a
manifestazioni con criteri o finalità incompatibili con quelle
previste dal registro anagrafico. Competenti a valutare l’eventuale incompatibilità è l’Ufficio periferico nel cui territorio si svolge la manifestazione d’intesa con l’Ufficio Centrale.
Art. 17
1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l’allevatore è
passibile delle seguenti penalità:
a) Radiazione di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;
b) Ammonimento;
c) Sospensione temporanea dal registro anagrafico;
d) Radiazione dal registro anagrafico;
e) Denuncia all’autorità giudiziaria nel caso di reato.
2. I provvedimenti a),b),c),d), sono deliberati dall’UC sentito il parere,
dell’Ufficio Periferico competente per territorio.
3. Avverso i provvedimenti di cui ai punti c) e d) è ammesso il ricorso da
parte dell’allevatore alla commissione tecnica centrale. La denuncia di cui
alla lettera e) è presentata dall’Associazione di 1° grado competente per
territorio o dall’AIA.
CAPITOLO VIII
Finanziamento dell’organizzazione
Art. 18
1. Al finanziamento delle attività del registro anagrafico si provvede sia in
sede centrale che periferica con:
a) Quote associative;
b) Contributi per servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale;
c) Contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti
istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
d) Contribuiti comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica
e) Altre eventuali entrate.
CAPITOLO IX
Disposizioni generali
Art. 19
1. Registri, certificati, moduli e atti in genere derivanti dal presente
disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione
Italiana Allevatori hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri,
contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso
indebito, è perseguito a norma di legge.
Art. 20
1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali o proposte dall'Associazione
Italiana Allevatori, su conforme parere della commissione tecnica
centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di
approvazione.
Art. 21
1. Le norme tecniche che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al registro
anagrafico vengono emanate dalla commissione tecnica centrale e devono essere approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Eventuali modifiche delle norme tecniche di iniziativa di detto Ministero
entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle
proposte dall'Associazione Italiana Allevatori, previa delibera della
commissione tecnica centrale, devono venire trasmesse al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della
delibera della commissione tecnica centrale stessa.
3. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di
approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle
stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso
non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.
Art. 22
1. Gli allevatori ed i capi attualmente iscritti al registro anagrafico vengono iscritti rispettivamente all’Albo ed ai Registri di cui all’art. 10.
VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)