Asino di Martina Franca, libro genealogico
DISCIPLINARE DEL PROGRAMMA GENETICO DELL’ASINO DI MARTINA FRANCA
Capitolo I – Organizzazione
Art. 1
1. Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs. n.52/2018, l’A.N.A.M.F. – Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo delle Murge e dell’Asino di Martina Franca, giuridicamente riconosciuta ed iscritta al n. 26 del registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Taranto, tiene il Libro Genealogico dell’Asino di Martina Franca ed è riconosciuta quale Ente Selezionatore ai fini della realizzazione di un programma genetico secondo le modalità previste dal presente disciplinare.
Detto Libro Genealogico è il libro d’Origine della Razza ed è gestito dalla citata Associazione, quale Ente Selezionatore ai sensi della normativa Europea e nazionale vigente, sulla base del presente disciplinare.
2. L’attività del Libro genealogico si estende a tutto il territorio nazionale italiano.
Art. 2
1. Il programma genetico è lo strumento per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della razza al fine di promuoverne la produzione sia sul piano tecnico, che economico.
Registra le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine della conservazione della biodiversità della popolazione, con particolare attenzione al mantenimento della variabilità genetica e con promozione al contempo della valorizzazione economica.
Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito denominato “Autorità competente”.
Art. 3
1. Allo svolgimento dell’attività dei Programmi Genetici, l’A.N.A.M.F. provvede mediante:
– la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
– l’Ufficio Centrale (UC);
– il Corpo degli esperti.
Art. 4
1. La Commissione tecnica centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per la conservazione della razza, con particolare riferimento alla conservazione della variabilità genetica. Essa provvede altresì a valutare l’adozione di ogni altra attività o iniziativa utile alla valorizzazione, promozione, diffusione e al mantenimento della stessa, propone eventuali modifiche al presente disciplinare.
2. La CTC può nominare gruppi di lavoro temporanei per l’approfondimento di determinati
problemi.
3. Della CTC fanno parte:
– un funzionario tecnico dell’Autorità competente (Sevizi Zootecnici), dalla stessa nominato, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
– un funzionario tecnico della Regione con la più elevata consistenza di fattrici iscritte al Libro
Genealogico dell’Asino di Martina Franca, nominato dall’Assessorato all’Agricoltura;
– un esperto in zootecnia nominato dall’Autorità competente;
– un esperto in zootecnia rappresentante del CREA Centro di ricerca Zootecnia e acquacoltura (ZA) nominato dall’Autorità competente;
– due allevatori dell’asino di Martina Franca nominati dall’A.N.A.M.F.;
– un rappresentante del Ministero della salute – Servizi Veterinari, nominato dallo stesso Ministero;
– il Presidente dell’A.N.A.M.F. od un suo delegato.
4. Il funzionario tecnico dell’Autorità competente e i 2 esperti in zootecnia membri della presente CTC sono i medesimi individuati per la CTC delle altre razze equine ed asinine autoctone a limitata diffusione, al fine di garantire uniformità nella gestione di queste popolazioni.
5. Il Direttore dell’A.N.A.M.F. partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della Commissione. Egli assicura la conformità dell’andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge e le prescrizioni del presente disciplinare.
6. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore
dell’A.N.A.M.F..
7. Le riunioni della CTC possono avvenire anche in modalità telematica. Nelle riunioni convocate di persona, su specifica richiesta, è comunque possibile ammettere la partecipazione in modalità telematica di singoli componenti.
8. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice presidente al primo punto dell’Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all’elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.
9. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 di preavviso se del caso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione.
Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l’anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti.
10. In prima convocazione le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.
11. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
12. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.
13. Di ogni adunanza è redatto dal Segretario apposito verbale che sarà trasmesso a tutti i componenti per via telematica. Il verbale si riterrà approvato con la formale espressione del consenso di tutti i componenti e comunque, in assenza di osservazioni, dopo 20 giorni dalla trasmissione. Il verbale approvato, firmato dal Presidente e dal Segretario, è tenuto agli atti dell’UC dell’ANAMF.
14. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni capo, ciascun componente della CTC mantiene intatte le funzioni e i propri pieni poteri fino all’insediamento del successivo mandato.
15. I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall’Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
16. L’A.N.A.M.F. è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell’Organo nell’imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l’avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la commissione medesima incluso il rappresentante dell’Autorità competente.
Art. 5
1. L’Ufficio Centrale provvede a:
a) espletare i compiti relativi al funzionamento del Programma Genetico;
b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere della CTC;
c) elaborare e pubblicare i dati rilevati riguardanti i soggetti iscritti al programma genetico;
d) predisporre e rilasciare i certificati zootecnici e gli ulteriori documenti ufficiali del Libro Genealogico
e) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il registro anagrafico;
f) nominare gli esperti di razza ed a curarne la formazione seguendo gli indirizzi della CTC.
2. Il responsabile dell’applicazione del Disciplinare e delle Norme Tecniche del programma genetico e delle delibere della CTC è il direttore dell’A.N.A.M.F..
Art. 6
1. Il Corpo degli esperti è formato da tecnici specializzati per i rilevamenti morfologici previsti dal Programma genetico e per la valutazione dei soggetti presentati nelle mostre e nei concorsi, nominati dall’UC.
2. Il titolo di Esperto di Razza, una volta conseguito, è mantenuto solo se l’esperto partecipa ad almeno un corso di aggiornamento all’anno; in tal caso l’esperto ha diritto all’iscrizione nell’elenco ufficiale degli Esperti del programma genetico che ogni anno viene pubblicato a cura dell’Ufficio Centrale.
3. L’attività degli esperti è coordinata dall’UC, il quale coinvolgerà, nei lavori di valutazione morfologica e di mostre ufficiali degli animali, solo gli esperti che abbiano partecipato all’80% degli incontri di aggiornamento organizzati nell’anno solare che precede la stagione delle valutazioni; i suddetti incontri devono essere frequentati nella totalità della loro durata. Gli incontri di aggiornamento si compongono di una parte teorica e di una parte di esercitazione pratica con gli animali.
4. Gli esperti di razza devono avere frequentato, con esito positivo, un corso apposito, restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
5. L’esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell’Ufficio Centrale pena, fatte salve cause di forza maggiore, l’esclusione dal Corpo degli esperti.
6. Pena la radiazione dal Corpo degli esperti, l’esperto non può giudicare in manifestazioni non autorizzate dall’Ufficio Centrale, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest’ultimo. È fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa recare danni alle attività svolte da A.N.A.M.F. inerenti il Programma genetico. Tale divieto è da estendersi anche all’uso di sistemi di comunicazione via web.
7. L’esperto impossibilitato a partecipare alle manifestazioni per le quali è stato designato deve darne tempestiva comunicazione all’UC.
8. L’inosservanza degli incarichi e l’assenza a due convocazioni consecutive comportano la
sospensione dagli incarichi.
9. L’attività relativa agli incarichi assegnati a ciascun esperto dovrà essere svolta, salvo giustificato motivo, entro i 30 gg. successivi alla data di protocollo, pena l’applicazione delle norme di cui al comma 8.
10. Contro il giudizio degli esperti non può essere fatto ricorso dagli allevatori.
Capitolo II – Ammissione degli allevamenti e dei soggetti al Programma Genetico
Art. 7
1. L’ammissione al Programma genetico è volontaria e richiede l’iscrizione all’Albo degli allevatori secondo le modalità previste dall’UC.
Possono aderire al Programma genetico, coloro che:
a) siano proprietari di soggetti di Razza di Martina Franca;
b) si impegnino a svolgere l’attività prevista dal Programma Genetico;
c) si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all’immagine e all’organizzazione del Programma genetico;
d) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie.
2. Il giudizio di idoneità è pronunciato per iscritto dall’UC sulla base di idonea istruttoria, anche attraverso l’esecuzione, eventualmente ritenuta necessaria, di esami morfologica da svolgere negli allevamenti che abbiano fatto domanda di iscrizione.
3. L’allevatore/proprietario, per il quale l’UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all’iscrizione, può presentare ricorso all’UC che emette parere definitivo.
4. L’UC procede alla radiazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
5. I centri d’inseminazione artificiale ed i gestori delle stazioni di monta naturale pubblica, in quanto detentori di riproduttori iscritti al Programma Genetico fino a diversa determinazione, sono considerati allevatori ammessi al Programma Genetico e sono tenuti al rispetto e all’osservanza di quanto previsto nel presente disciplinare.
6. Ai fini di un più sicuro controllo dell’identità dei soggetti iscritti, nonché al fine di verificare l’ascendenza per essi dichiarata, l’UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC. Il proprietario deve rendere disponibile il prelievo dei campioni biologici sui soggetti indicati dall’UC per le verifiche analitiche, ogni rifiuto comporta la cancellazione dell’ascendenza del soggetto.
7. Su conforme parere della CTC, l’UC può rendere obbligatorio l’accertamento dell’ascendenza per
tutti i soggetti al fine di garantire una corretta gestione degli accoppiamenti.
Art. 8
1. Il Programma Genetico si attua sui soggetti iscritti nel Libro Genealogico, il quale si articola in:
a) Sezione Principale, nella quale sono iscritti i soggetti con almeno una generazione di ascendenti iscritti alla Sezione principale e i maschi e le femmine che discendono in primo grado da padri iscritti nella sezione principale e madri registrate nella sezione supplementare. Per i maschi con madre registrata nella sezione supplementare è tuttavia obbligatoria, prima dell’iscrizione alla sezione principale, una visita morfologica che accerti la presenza dei requisiti di razza.
b) Sezione Supplementare, nella quale sono iscritti i soggetti che non hanno i requisiti genealogici per l’iscrizione nella Sezione principale, previo accertamento da parte di un esperto, del possesso dei requisiti di razza così come indicato nelle “Norme tecniche”.
2. La Sezione Principale è suddivisa nelle seguenti classi di tipicità, sulla base della valutazione morfologica di cui all’art. 2 delle norme tecniche:
a) CLASSE A, nella quale sono iscritti i soggetti che alla valutazione morfologica hanno ottenuto 80 o più punti;
b) CLASSE B, nella quale sono iscritti i soggetti che alla valutazione morfologica hanno ottenuto meno di 80 punti;
c) CLASSE C, nella quale sono iscritti i soggetti non valutati oppure valutati ed esclusi dalla riproduzione per i difetti morfologici individuati dal punto 6 delle norme tecniche.
3. I maschi iscritti alla sezione supplementare non sono ammessi alla riproduzione.
4. L’UC, su conforme parere della CTC, per non compromettere l’integrità della razza, in quanto a rischio di estinzione, può inibire alla riproduzione i soggetti che presentino tare o difetti trasmissibili così come riportato nelle Norme tecniche.
5. Per essere autorizzati all’inseminazione artificiale i soggetti maschi devono esser iscritti alla Sezione principale, essere in possesso di un esame morfologico che attesti la presenza dei caratteri di razza, avere test di parentela compatibile ed essere privi di difetti morfologici nonché tare e difetti che comportano l’esclusione dalla riproduzione così come previsto dalle Norme tecniche.
6. Su conforme parere della CTC, l’UC può consentire l’abilitazione alla riproduzione di maschi iscritti alla sezione supplementare, nel caso la limitatezza delle informazioni o l’eccessiva consanguineità lo rendano opportuno.
7. L’UC, su conforme parere della CTC, può stabilire requisiti genealogici più stringenti per
l’iscrizione nelle diverse sezioni, fino alla soppressine della sezione supplementare.
Capitolo III – Informazioni del Programma Genetico
Art. 9
1. L’U.C provvede al rilevamento e alla raccolta di dati e campioni previsti dalla CTC e delle informazioni previste dalla normativa vigente per l’anagrafe degli equidi.
2. Tutti i dati non già regolati dalla normativa sull’anagrafe degli equidi devono essere inviati secondo modalità e tempistica definita dall’UC.
Capitolo IV – Identificazione dei soggetti iscritti al Programma Genetico
Art. 10
1. Per essere iscritti, gli animali devono essere correttamente identificati secondo le prescrizioni
dell’anagrafe degli equidi.
Capitolo V – Documenti ufficiali Art. 11
Art. 11
1. Per il funzionamento del Programma Genetico sono prescritti i seguenti documenti, secondo i modelli predisposti dall’UC:
a) Scheda di identificazione;
b) Scheda di esame morfologico;
c) Certificato zootecnico.
2. I documenti di cui ai punti a) e b) sono predisposti dall’UC.
3. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio saranno predisposti dall’UC.
4. Il certificato zootecnico costituisce l’unica certificazione per l’attestazione dell’iscrizione di un determinato soggetto al Programma Genetico.
5. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall’interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato zootecnico sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola “duplicato” secondo le disposizioni attuative dell’Anagrafe equina.
Art. 12
1. L’UC diffonde e rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative agli allevatori dei soggetti iscritti al Programma Genetico, agli allevamenti dove questi si trovano e i dati anagrafici e genealogici degli asini, secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy.
Capitolo VI – Mostre ed altre manifestazioni ufficiali
Art. 13
1. Mostre ed altre manifestazioni ufficiali che coinvolgano soggetti iscritti al Programma Genetico devo essere finalizzate prevalentemente alla promozione della razza e non devono incoraggiare competizioni di modello tra i soggetti esposti.
2. Le manifestazioni di cui sopra devono essere organizzate secondo l’apposito disciplinare; devono essere comunicate preventivamente all’UC e non devono avere finalità incompatibili con quelle del Programma Genetico.
Capitolo VII – Diritti ed Obblighi degli allevatori aderenti al Programma Genetico
Art. 14
1. Il proprietario che aderisce al Programma Genetico si impegna:
a) ad osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall’UC per il funzionamento del Programma Genetico;
b) a rispettare le norme in materia di sanità e benessere animale;
c) a fornire agli organi co1mpetenti del Programma Genetico qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento;
d) a consentire all’A.N.A.M.F. l’utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Programma Genetico a fini di ricerca, indagine e certificazione;
e) ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Programma Genetico a manifestazioni organizzate con criteri o finalità incompatibili con quelle del Programma Genetico; competente a valutare l’eventuale incompatibilità è l’UC;
f) a fornire i propri dati anagrafici, il proprio Codice fiscale ed i codici BDN, di cui al D.P.R. n. 317/1996, delle aziende ove si trovano gli equidi iscritti al Programma Genetico;
g) a ottemperare al pagamento dei contributi previsti per lo svolgimento dell’attività del Programma Genetico.
2. L’allevatore aderente al Programma Genetico ha i seguenti diritti:
a) Ammissione all’Albo allevatori e partecipazione al Programma genetico;
b) Registrazione ed iscrizione dei propri equidi nella sezione e nella classe corrispondente, di cui all’art. 8 del Disciplinare;
c) Rilascio del certificato zootecnico per gli equidi iscritti, come previsto dall’art. 11 del Disciplinare;
d) Accesso ai servizi forniti dall’A.N.A.M.F. in relazione al Programma genetico.
Art. 15
1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l’allevatore è passibile delle seguenti penalità, da applicarsi con criteri di proporzionalità:
a) Radiazione dal Programma genetico di tutti o parte dei suoi soggetti, in caso di inattendibilità dei loro dati anagrafici e genomici;
b) Ammonimento;
c) Sospensione temporanea dal Programma Genetico;
d) Esclusione dell’allevatore dal Programma Genetico;
e) Denuncia all’autorità giudiziaria nel caso di reato.
2. I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall’UC; l’allevatore interessato può presentare ricorso all’UC. Con nota raccomandata Ar o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.
3. Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri nominati dal Comitato Direttivo A.N.A.M.F., di cui uno scelto tra gli esperti in zootecnia nominati dall’Autorità competente come componenti della Commissione Tecnica Centrale, che rimangono in carica 3 anni
4. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.
Capitolo VIII – Finanziamento dell’organizzazione
Art. 16
1. Al finanziamento delle attività del Programma Genetico si provvede con:
a) Quote associative;
b) Contributi per servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale;
c) Contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
d) Contribuiti comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
e) Altre eventuali entrate.
Capitolo IX – Disposizioni generali
Art. 17
1. Registri, certificati, moduli e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall’A.N.A.M.F. hanno valore ufficiale.
2. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.
Art. 18
1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o proposte dall’A.N.A.M.F., su conforme parere della C.T.C., entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
Art. 19
1. Le Norme Tecniche che disciplinano l’iscrizione dei soggetti al Libro Genealogico vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dall’Autorità competente.
2. Eventuali modifiche delle Norme Tecniche e del Disciplinare delle Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico dell’Asino di Martina Franca di iniziativa dell’Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione; quelle proposte dall’A.M.A.M.F., previa delibera della CTC, devono essere trasmesse all’Autorità competente entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa.
3. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del regolamento UE n. 1012/2016, si ritengono approvate ed entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all’Autorità competente, salvo diversamente indicato da quest’ultima.
Capitolo X – Norma transitoria
Art. 20
1. Gli allevatori ed i capi dell’Asino di Martina Franca già iscritti nel libro genealogico del programma genetico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione sono iscritti rispettivamente all’Albo ed alle corrispondenti Sezioni di cui all’art. 8, del presente Disciplinare.
NORME TECNICHE DEL PROGRAMMA GENETICO DELL’ASINO DI MARTINA FRANCA
Art. 1
Standard di razza
1. AREA DI ORIGINE: Martina Franca e territori di Alberobello, Locorotondo, Ceglie Messapica, Noci, Mottola e Massafra; a cavallo tra le provincie di Taranto, Bari e Brindisi della Regione Puglia.
2. ATTITUDINE: produzione di latte, produzione mulina, onoterapia e equiturismo.
3. CARATTERI TIPICI:
a) mantello : morello (con addome ed interno delle cosce chiari; infarinatura del muso; muso ed occhiaie con alone focato; ano, vulva, scroto e prepuzio scuri);
b) conformazione:
– testa: con fronte larga e piatta, non troppo pesante; ganasce bene sviluppate e canale ampio; arcate orbitali prominenti; orecchie lunghe, diritte, larghe alla base, bene attaccate e mobili, con padiglione ricco di peli;
– collo: muscoloso, con larga base di attacco;
– spalla: giustamente inclinata e ben attaccata;
– garrese: poco rilevato;
– linea dorso-lombare: rettilinea, con regioni larghe, muscolose e armonicamente attaccate;
– lombi: larghi e bene attaccati;
– groppa: lunga, larga e muscolosa;
– petto: ampio e muscoloso;
– torace: ben sviluppato, preferibilmente profondo;
– arti: robusti, stinchi e pastoie corti;
– articolazioni: larghe, spesso asciutte;
– appiombi: regolari;
– piede: ben diretto, solido e preferibilmente largo.
c) temperamento: piuttosto vivace;
d) altre caratteristiche: frugale.
4. DATI BIOMETRICI (espressi in cm.):
Maschi | Femmine | |
Altezza minima garrese | 135 | 127 |
Circonferenza minima torace | 145 | 140 |
Circonferenza minima stinco | 19 | 17 |
5. DIFETTI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DALLA RIPRODUZIONE:
– Mantello: diverso da morello, addome ed interno cosce non chiari;
– Balzane: presenza di balzane, zoccolo depigmentato.
– Assenza di infarinatura del muso e focatura degli occhi.
Art. 2
Valutazione morfologica
1. I soggetti maschi e femmine, al fine di essere inseriti nelle classi di tipicità previste dall’art.8 del Disciplinare del Programma Genetico, devono essere sottoposti ad una valutazione morfologica. Tale valutazione è effettuata sia per i maschi che per le femmine preferibilmente entro i 42 mesi di età ed è finalizzata alla verifica della presenza di caratteri di esclusione dalla riproduzione ed alla compilazione di una apposita scheda di valutazione predisposta dall’UC e approvata dalla CTC.
2. La scheda di valutazione morfologica deve essere compilata in due copie firmate dall’Esperto di Razza, una delle quali deve essere consegnata all’allevatore. La valutazione morfologica effettuata dall’esperto di razza incaricato è inappellabile.
3. Procedura di valutazione: l’Esperto di Razza riporta nell’apposita scheda di valutazione il giudizio delle 10 voci in numeri decimali. Il giudizio morfologico finale sarà determinato dalla media aritmetica delle singole voci e determinerà, in base all’Art.8 del Disciplinare del Programma Genetico, l’assegnazione della classe di tipicità.
Art. 3
1. La rispondenza agli standard di razza è verificata, secondo le modalità stabilite dall’UC, dall’esperto nominato ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare ai fini dell’iscrizione di un soggetto alla sezione supplementare del relativo libro genealogico. Analoga verifica è condotta sui maschi candidati ad essere iscritti alla sezione principale di cui all’art. 8 del Disciplinare.
2. Le verifiche di cui sopra sono effettuate non prima del 1° gennaio dell’anno in cui il soggetto compie il secondo anno di vita. Dette verifiche sono effettuate in appositi raduni o, se necessario, presso le singole aziende.
Art. 4
1. L’accertamento dell’assenza di tare genetiche e difetti cause di esclusione dalla riproduzione indicate al punto 5 dell’art.1, è verificata, secondo le modalità stabilite dall’UC, da un veterinario incaricato dall’Ufficio Centrale.
DISCIPLINARE DELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL PROGRAMMA GENETICO DELL’ASINO DI MARTINA FRANCA
Art. 1
L’Ufficio Centrale (UC) del libro genealogico organizza direttamente o tramite altro Ente da esso delegato le manifestazioni ufficiali del Programma Genetico. Anche se non direttamente organizzate dall’UC, le manifestazioni ufficiali del libro si svolgeranno comunque sotto la sua vigilanza e responsabilità. Pertanto, in ogni caso l’UC nominerà una persona espressamente incaricata di vigilare sull’applicazione del presente disciplinare.
Art. 2
Nelle manifestazioni ufficiali devono essere previste le seguenti sezioni:
SEZIONE I – MASCHI
Cat. 1 – fino a 30 mesi Cat. 2 – da 3 a 7 anni
Cat. 3 – oltre 7 anni
SEZIONE II – FEMMINE
Cat. 1 – da 30 a 42 mesi
Cat. 2 – da 4 a 7 anni
Cat. 3 – oltre 7 anni
Art. 3
Sono ammessi alla partecipazione gli asini di Martina Franca iscritti alla Sezione principale.
Art. 4
L’UC può prevedere l’organizzazione di particolari sezioni quali:
– gruppi omotipici;
– campionato nazionale riproduttori.
Art. 5
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno pervenire all’Ufficio centrale oppure
all’Ente da esso delegato.
Con la presentazione della domanda di iscrizione, il proprietario accetta senza riserve il regolamento della manifestazione, nonché tutte le disposizioni e norme vigenti.
Art. 6
Gli asini partecipanti alle manifestazioni ufficiali devono essere stati sottoposti ai trattamenti profilattici ed alle norme igieniche previste dai regolamenti sanitari vigenti e quelle eventualmente emanate dall’Ente organizzatore.
Art. 7
L’allevatore è tenuto ad assicurare la custodia dei propri animali, a provvedere all’alimentazione e a
dotarsi dei mezzi di contenzione (capezze, filetto, ecc.) necessari ai soggetti di sua proprietà. L’allevatore deve garantire la massima pulizia dei propri soggetti, dei loro alloggiamenti e degli eventuali corridoi di passaggio tra gli alloggiamenti.
Gli allevatori o i conduttori sono invitati ad indossare durante la manifestazione, se richiesto, l’abbigliamento previsto dall’Ente organizzatore.
Gli allevatori o i conduttori sono tenuti a presentare i soggetti tutte le volte che l’Ente organizzatore lo ritenga necessario e devono tenersi costantemente disponibili secondo gli orari di presentazione e di concorso emanati dall’ Ente organizzatore, pena l’esclusione dei soggetti dai concorsi.
L’allevatore o il conduttore sono tenuti a presentare i soggetti accuratamente puliti e portati con la capezza, salvaguardando sempre il benessere dell’animale.
I soggetti devono essere privi di qualsiasi bardatura che impedisca o possa alterare la valutazione morfologica.
I soggetti che si sottopongono alla valutazione morfologica devono essere obbligatoriamente presentati senza ferri.
Non è ammessa la tinteggiatura del mantello.
Art. 8
L’Ente organizzatore è tenuto a far conoscere agli allevatori partecipanti norme e regolamenti della manifestazione con ragionevole anticipo rispetto all’inizio della manifestazione.
Art. 9
La valutazione degli asini è di tipo morfologico ed è affidata ad uno o più esperti di razza per ciascuna categoria, appositamente designati dall’UC e scelti tra i membri del corpo degli esperti di cui all’art. 6 del Disciplinare del programma genetico. L’UC stabilisce in base alle condizioni operative che le valutazioni siano affidate ad uno o più esperti di razza.
Non possono giudicare esperti proprietari di soggetti partecipanti alla manifestazione.
La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento presentati in recinti preclusi a qualsiasi persona che non sia giudice effettivo (o commissione), salvo il personale di custodia.
L’esito della valutazione è inappellabile. Un cavallo sottoposto a precedente valutazione non può essere riproposto per una nuova valutazione e i ogni caso rimane valido il risultato ottenuto nella prima valutazione.
Art. 10
L’Ente organizzatore, previo accordo con l’UC, può emanare altre opportune disposizioni di carattere logistico-organizzativo che avranno valore pari al presente Disciplinare.