Cavallo Murgese, libro genealogico

DISCIPLINARE DEL PROGRAMMA GENETICO DEL CAVALLO DI RAZZA MURGESE

Art. 1

1.   Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52/2018, l’A.N.A.M.F. - Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo delle Murge e dell’Asino di Martina Franca, giuridicamente riconosciuta ed iscritta al n. 26 del registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Taranto, tiene il Libro Genealogico d’Origine del Cavallo di Razza Murgese ed è riconosciuta quale Ente Selezionatore ai fini della realizzazione di un programma genetico secondo le modalità previste dal presente disciplinare. Detto Libro Genealogico è il libro d’Origine della razza ed è gestito dalla citata Associazione, quale Ente Selezionatore ai sensi della normativa Europea e nazionale vigente, sulla base del presente disciplinare.

Detto Libro Genealogico è il libro d’Origine della razza ed è gestito dalla citata Associazione, quale Ente Selezionatore ai sensi della normativa Europea e nazionale vigente, sulla base del presente disciplinare.

2.   L’attività del libro genealogico si estende a tutto il territorio nazionale italiano.

Finalità ed organizzazione del programma genetico

Art. 2

1.   Il programma genetico è lo strumento per la conservazione e per il miglioramento genetico della razza al fine di valorizzarne la produzione sia sul piano tecnico che economico. L’attività di selezione persegue il miglioramento della razza attraverso la produzione di soggetti resistenti e nevrili per l’equitazione, gli attacchi, il turismo equestre ed il dressage.

2.   Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito denominato “Autorità competente”.

Art. 3

1.   Allo svolgimento delle attività del Programma genetico l’A.N.A.M.F. provvede mediante:

a)   la Commissione Tecnica Centrale (CTC);

b)   l’Ufficio Centrale del Libro Genealogico (UC);

c)   il Corpo degli esperti.

Art. 4

1.   La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento genetico della razza, al fine di valorizzarne la produzione sia sul piano tecnico che economico e propone eventuali modifiche al presente disciplinare.

2.    Della CTC fanno parte:

a)   un rappresentante dei servizi zootecnici dell’Autorità competente incaricato di vigilare con continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;

b)   un rappresentante della Regione con la più elevata consistenza di fattrici iscritte al Libro Genealogico del Cavallo di Razza Murgese, nominato dall’Assessorato all’Agricoltura;

c)   tre allevatori di cavalli di Razza Murgese nominati dall’A.N.A.M.F, di cui almeno uno proveniente da una zona diversa da quella di origine della razza;


d)   due esperti in zootecnia nominati dall’Autorità competente, di cui uno scelto tra una rosa di nominativi proposti dall’A.N.A.M.F.;

e)   un esperto in zootecnia rappresentante del CREA Centro di ricerca Zootecnia e acquacoltura (ZA) nominato dall’Autorità competente su designazione dello stesso CREA;

f)    un rappresentante del Ministero della salute - Servizi Veterinari, nominato dallo stesso Ministero;

g)   il Presidente dell’A.N.A.M.F. od un suo delegato.

3.    Il Direttore dell’A.N.A.M.F. partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della Commissione. Egli assicura la conformità dell’andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge e le prescrizioni del presente disciplinare.

4.    La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell’ A.N.A.M.F..

5.    La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice presidente al primo punto dell’Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all’elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.

6.    La convocazione della CTC è fatta, su incarico del Presidente dall’UC, almeno 15 giorni prima della data della riunione. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione.

7.    Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

8.    Le riunioni della CTC possono avvenire anche in modalità telematica. Nelle riunioni convocate di persona, su specifica richiesta, è comunque possibile ammettere la partecipazione in modalità telematica di singoli componenti.

9.    Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.

10.    Di ogni adunanza è redatto dal Segretario apposito verbale che sarà trasmesso a tutti i componenti per via telematica. Il verbale si riterrà approvato con la formale espressione del consenso di tutti i componenti e comunque, in assenza di osservazioni, dopo 20 giorni dalla trasmissione. Il verbale approvato, firmato dal Presidente e dal Segretario, è tenuto agli atti dell’UC dell’ANAMF.

11.    I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento e comunque fino alla riunione di insediamento della commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati.

12.    L’ A.N.A.M.F. è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell’Organo nell’imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l’avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione medesima incluso il rappresentante dell’Autorità competente. In ogni caso, la CTC mantiene le proprie funzioni ed i propri poteri fino all’insediamento del successivo mandato.

Art. 5

1.  L’UC provvede:

a)   ad espletare i compiti relativi al funzionamento del programma genetico;

b)   a coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere della CTC;

c)   ad elaborare e pubblicare i dati rilevati riguardanti i soggetti iscritti al programma genetico;

d)   a predisporre e rilasciare il certificato zootecnico per ogni soggetto iscritto e gli ulteriori documenti ufficiali del Libro Genealogico;

e)   a diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il programma genetico;

f)    a nominare gli esperti di razza ed il loro coordinatore ed a provvedere alla loro formazione seguendo gli indirizzi della CTC.

2. Il responsabile dell’applicazione del Disciplinare e delle Norme Tecniche del programma genetico e delle delibere della CTC è il direttore dell’A.N.A.M.F..


Art. 6

1.   Il Corpo degli esperti di razza (CE) è formato da tecnici specializzati, scelti tra allevatori e altre figure competenti nell’allevamento equino in generale e dello specifico del cavallo Murgese. I componenti del CE sono nominati dall’UC ed incaricati dall’A.N.A.M.F. per i rilevamenti morfologici previsti dal Programma Genetico e per la valutazione dei soggetti presentati nelle mostre e rassegne di libro genealogico.

2.   L’attività degli esperti è diretta dall’UC dell’A.N.A.M.F..

3.   Il CE è composto da:

a)   Esperti Nazionali di Razza (ENR), non abilitati allo svolgimento della valutazione morfolineare in occasione di rassegne e mostre; affiancano il lavoro degli Ispettori di Razza nel corso di attività ufficiali di libro genealogico;

b)   Ispettori Nazionali di Razza (INR). Abilitati alla valutazione morfolineare in occasione dui rassegne e mostre.

4.   La qualifica di ENR è acquisita all’esito della frequenza di un corso di formazione organizzato dall’UC, con superamento di apposito esame, affidato ad una Commissione composta dal Direttore A.N.A.M.F, nonché da uno degli esperti in zootecnia membri della CTC e da un esperto ippologo nominato e individuato dall’UC. L’ENR ritenuto idoneo dovrà seguire incontri, corsi formativi e di aggiornamento, convegni di pertinenza, affiancare il lavoro degli INR nel corso di attività ufficiali di libro genealogico.

5.   La qualifica di INR è attribuita dall’UC agli ENR, in carica da almeno un biennio, che abbiano frequentato almeno 2 corsi di aggiornamento, abbiano effettuato almeno 3 affiancamenti e abbiano infine superato specifico esame finale, affidato ad una Commissione composta dal Direttore A.N.A.M.F, da uno degli esperti in zootecnia membri della CTC e da un esperto ippologo nominato e individuato dall’UC.

6.   Gli INR sono rivalutati ogni tre anni e possono essere riconfermati previa valutazione da parte dell’UC dell’attività di valutazione e aggiornamento svolta nel corso del mandato.

7.   Gli ENR e gli INR devono partecipare ai corsi di aggiornamento indetti dall’UC Fatte salve cause di forza maggiore, l’assenza pari e superiore al 30% agli eventi di aggiornamento organizzati dall’UC comporta l’automatica decadenza ed esclusione dal ruolo.

8.   Pena la radiazione dal CE, gli INR non possono giudicare in manifestazioni non autorizzate dall’UC.

9.   È fatto divieto ai componenti del CE di adottare qualsiasi comportamento che possa recare danni o comunque pregiudizio alle attività svolte da A.N.A.M.F. inerenti il Programma genetico. Tale divieto è da estendersi anche all’uso di sistemi di comunicazione via web.

10.   Gli ENR e gli INR impossibilitati a partecipare alle manifestazioni per le quali sono stati designati devono darne tempestiva comunicazione all’UC.

11.   La nomina di un componente del CE, in un qualsiasi ruolo degli organi sociali o tecnici di A.N.A.M.F., comporta l’impossibilità di esercitare le funzioni di ENR e INR, previste dal presente articolo, per l’intera durata dell’incarico.

12.   I componenti del CE, sono tenuti a rispettare il presente disciplinare e in particolare il comma 9 del presente articolo. Con provvedimento dell’UC, i componenti del CE, sono dichiarati sospesi e, nelle ipotesi più gravi, radiati dalle funzioni, in caso di violazione del presente Disciplinare.

Ammissione degli allevatori e dei soggetti al Libro Genealogico

Art. 7

1.   L’ammissione al Programma genetico è richiesta all’UC, per iscritto, dagli allevatori interessati. Possono essere ammessi gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 13.1 del regolamento UE 1012/2016 che:

a)     si impegnino a svolgere le attività nei termini previsti dal Programma Genetico;

b)     dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell’attività prevista dal Programma Genetico;

c)     si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all’immagine e all’organizzazione del Programma genetico;

d)     siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie.

2.   Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall’UC sulla base di idonea istruttoria. A tal fine, è costituito l’Albo degli allevamenti che partecipano al programma genetico.

3.   L’UC procede alla radiazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

4.   L’allevatore per il quale l’UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all’iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell’allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso all’A.N.A.M.F. secondo le modalità descritte dal successivo art. 18.


Articolazione del programma genetico

Art. 8

Il Programma Genetico si attua sui soggetti iscritti nel Libro Genealogico il quale si articola in :

a)   Sezione Principale;

b)   Sezione Supplementare.

Art. 9

1.   Alla Sezione Principale sono iscritti tutti i soggetti figli di madre e padre iscritti alla sezione principale del Libro Genealogico e la cui ascendenza sia stata confermata tramite il confronto del loro DNA con quello dei genitori dichiarati.

2.   La Sezione Principale è suddivisa in:

a)     Registro principale maschi;

b)     Registro principale femmine;

3.   I suddetti registri sono suddivisi nelle seguenti classi di merito, alle quali i soggetti accedono in base alle loro caratteristiche fenotipiche, genetiche e genealogiche:

Classe D

-      Sono iscritti soggetti che alla valutazione morfologico-lineare di cui al successivo art. 11 presentano caratteri di esclusione dalla riproduzione indicati all’art. 1, punto 5 delle norme tecniche. I soggetti appartenenti a questa classe sono esclusi dalla riproduzione in linea con l’art. 21.3 del Regolamento UE n. 1012/2016 applicabile alle razze a rischio di estinzione.

Classe C valutati

-      Sono iscritti i soggetti con genitori iscritti nelle classi “A”, “B” o “C” e che hanno ottenuto alla valutazione morfologica un punteggio compreso tra 0 e 4,99.

Classe C non valutati

-      Sono iscritti i soggetti non sottoposti a valutazione morfologica e/o figli di uno od entrambi soggetti non valutati.

Classe B

Sono iscritti i soggetti con genitori iscritti nelle classi “A”, “B” o “C valutati” e che hanno ottenuto alla valutazione morfologica un punteggio compreso tra 5 e 7,99.

Classe A

Sono iscritti i soggetti con genitori iscritti nelle classi “A”, “B” o “C valutati” e che hanno ottenuto alla valutazione morfologica un punteggio compreso tra 8 e 10

Alla fecondazione artificiale sono abilitati i maschi valutati risultanti appartenenti alle classi A e B.


Art. 10

1. Nella Sezione supplementare rimangono iscritti solo i soggetti già presenti alla data di approvazione del programma genetico.

Art. 11

1. La valutazione morfologica-lineare, così come riportato nelle norme tecniche, è finalizzata all’iscrizione degli animali nelle classi di merito e viene effettuata nell’ambito di raduni o visite indette dall’UC che nomina, a tale scopo, uno o più INR.

Identificazione dei soggetti iscritti

Art. 12

1.   Per essere iscritti o registrati nel libro genealogico, gli animali devono essere correttamente identificati secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di identificazione degli equini.

2.   Per ciascun puledro nuovo nato si effettua l’acquisizione del nome, che non può superare i 16 caratteri, la compilazione dello stato segnaletico del puledro, su apposita scheda identificativa con le modalità indicate dall’UC, ed il prelievo di un campione biologico per l’accertamento dell’ascendenza.

3.   I puledri/e la cui ascendenza non sia stata confermata dal confronto del loro DNA con quelli dei loro genitori dichiarati non possono essere iscritti al Programma genetico.

Art. 13

1. La CTC può stabilire limiti e indicazioni di impiego riproduttivo dei soggetti riproduttori e del loro materiale germinale qualora tale utilizzo comprometta la conservazione e la diversità genetica della razza (Regolamento UE n. 1012/2016, art. 21.3), come ad esempio l’utilizzo di riproduttori che presentano i caratteri di esclusione della riproduzione previsti dalle norme tecniche o sono portatori di geni letali o sub letali.

Documenti ufficiali del Programma Genetico

Art. 14

1.   Per il funzionamento del Programma Genetico sono prescritti i seguenti documenti, secondo i modelli predisposti dall’UC:

a)     Scheda di identificazione;

b)     Scheda lineare;

c)     Certificato zootecnico.

2.   Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio saranno predisposti dall’UC.

3.   I documenti e gli elenchi ufficiali del Programma genetico costituiscono l’unica certificazione per l’attestazione dell’iscrizione di un determinato soggetto al medesimo Programma Genetico.


4.   Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale che può essere assegnato solo dopo verifica con esito positivo dell’ascendenza dichiarata; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall’interessato, potrà rilasciarsi un secondo zootecnico sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola “duplicato” secondo le disposizioni attuative dell’Anagrafe equina.

Art. 15

1. L’UC diffonde e rende pubblicamente consultabili, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy, anche per via telematica, le informazioni anagrafiche e genealogiche relative ai soggetti iscritti al Programma Genetico ed agli allevamenti dove questi si trovano.

Mostre ed altre manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico Art. 16

1.   Mostre ed altre manifestazioni ufficiali del Programma Genetico sono finalizzate alla promozione della razza ed al confronto tra i soggetti esposti.

2.   Le manifestazioni di cui sopra possono avere carattere nazionale, regionale, interprovinciale o provinciale e devono essere organizzate secondo l’apposito disciplinare; il loro svolgimento deve essere preventivamente richiesto dall’ente organizzatore e autorizzato per iscritto dall’UC.

Obblighi degli allevatori iscritti al Libro Genealogico

Art. 17

1.   Il proprietario che aderisce al Programma Genetico si impegna:

a)   ad osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall’UC per il funzionamento del Programma Genetico;

b)   a rispettare le norme in materia di sanità e benessere animale;

c)   fornire agli organi competenti del Programma Genetico qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento;

d)   a consentire all’A.N.A.M.F. l’utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Programma Genetico a fini di ricerca, indagine e certificazione;

e)   ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Programma Genetico a manifestazioni organizzate con criteri o finalità incompatibili con quelle del Programma Genetico. Competente a valutare l’eventuale incompatibilità è l’UC;

f)    ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Programma Genetico a mostre organizzate al di fuori di quanto previsto dal libro genealogico senza la preventiva autorizzazione scritta dell’UC;

g)     a possedere idonee strutture per la sicurezza e l’incolumità del competente personale addetto ai controlli e valutazioni previsti dal Programma Genetico;

h)     a fornire i propri dati anagrafici, il proprio Codice fiscale ed i codici BDN, si cui al D.P.R. n. 317/1996, delle aziende ove si trovano gli equidi iscritti al Programma Genetico;

i)       a ottemperare al pagamento dei contributi previsti per lo svolgimento dell’attività del Programma Genetico.

2.   L’allevatore aderente al Programma Genetico ha i seguenti diritti:


a)   Ammissione all’Albo allevatori e partecipazione al Programma genetico;

b)   Iscrizione dei propri equidi nella Sezione, di cui all’art. 9 del Disciplinare;

c)   Rilascio del certificato zootecnico per gli equidi iscritti, come previsto dall’art. 16 del Disciplinare;

d)   Accesso ai servizi forniti dall’A.N.A.M.F. in relazione al Programma genetico.

Art. 18

1.   Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l’allevatore è passibile delle seguenti penalità, da applicarsi con criteri di proporzionalità:

a)     Radiazione dal Programma genetico di tutti o parte dei suoi soggetti, in caso di inattendibilità sei loro dati anagrafici e genomici;

b)     Ammonimento; Sospensione temporanea dal programma di selezione;

c)     Esclusione dell’allevatore dal Programma di selezione;

d)     Denuncia all’autorità giudiziaria nel caso di reato.

2.   I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall’UC; l’allevatore interessato può presentare ricorso all’UC, con nota raccomandata AR o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

3.   Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri nominati dal Comitato Direttivo A.N.A.M.F., di cui uno scelto tra gli esperti in zootecnia nominati dall’Autorità competente come componenti della CTC, che rimangono in carica 3 anni

4.   La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Finanziamento del Programma Genetico

Art. 19

1.   Al finanziamento delle attività del Programma Genetico si provvede sia in sede centrale che periferica con:

a)   Quote associative;

b)   Contributi per servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale;

c)   Contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;

d)   Contribuiti comunitari, statali e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;

e)   Altre eventuali entrate.

Disposizioni generali

Art. 20

Registri, certificati, moduli e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall’A.N.A.M.F. hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.


Art. 21

1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa dell’Autorità competente o proposte dall’A.N.A.M.F., su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 22

1.   Le Norme Tecniche che disciplinano l’iscrizione dei soggetti al Libro Genealogico vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dall’Autorità competente.

2.   Eventuali modifiche delle Norme Tecniche e del Disciplinare delle Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico del Cavallo Murgese di iniziativa dell’Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione; quelle proposte dall’A.M.A.M.F., previa delibera della CTC, devono essere trasmesse all’Autorità competente entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa.

3.   Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione e comunque, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del regolamento UE n. 1012/2016, si ritengono approvate ed entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all’Autorità competente, salvo diversamente indicato da quest’ultima.


NORME TECNICHE DEL PROGRAMMA GENETICO DEL CAVALLO DI RAZZA MURGESE

Art. 1 - STANDARD DI RAZZA

Area di Origine : Regione Puglia, zona delle Murge, province di Taranto, Bari e Brindisi.

Attitudine : equitazione nelle sue più ampie e complete definizioni, discipline sportive, produzione di ibridi, turismo equestre e attacchi.

Caratteristiche fenotipiche della razza pura :

1.  Mantello : Morello, Roano (grigio ferro testa di moro).

2.  Conformazione:

a)   Testa : Testa : a profilo piano o leggermente montonino, non troppo pesante, fronte larga con grande ciuffo, orecchie regolari, occhi grandi ed espressivi, narici ampie e mobili;

b)   Collo : muscoloso, ben portato e bene attaccato, con abbondante criniera;

c)   Spalla : leggermente inclinata e muscolosa;

d)   Garrese : di buona conformazione e ben attaccato alla spalla;

e)   Dorso : orizzontale e ben sostenuto;

f)    Lombi : corti e muscolosi;

g)   Groppa : proporzionata e muscolosa, mediamente inclinata;

h)   Petto : largo e muscoloso;

i)    Torace : ben sviluppato;

j)    Arti : solidi con avambraccio mediamente lungo;

k)   Articolazioni : ampie e spesse;

l)    Andature : sciolte, passo sicuro e trotto cadenzato;

m) Appiombi: regolari;

n)   Piede : regolare, ben diretto con zoccolo compatto e nero.

3.      Temperamento : equilibrato e vivace.

4.      Altre caratteristiche : versatilità di impiego, rustico, frugale, idoneo allo sfruttamento di aree marginali.

5.      Difetti che comportano l’esclusione dalla riproduzione: mantello diverso dallo standard, zoccolo bianco, presenza di liste, balzane o stelle.

DATI BIOMETRICI

MISURE

MINIME

MASCHI

Altezza al garrese

155

Circonferenza toracica

180

Circonferenza stinco

20

FEMMINE

Altezza al garrese

150

Circonferenza toracica

172

Circonferenza stinco

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Art. 2 - VALUTAZIONE MORFOLOGICA - LINEARE

Nell’ambito del Programma genetico, i soggetti maschi e femmine alfine del loro inserimento nelle classi A e B previste nell’art. 10 del Disciplinare del programma genetico, devono essere sottoposti ad una valutazione morfo-lineare.

Tale valutazione è effettuata, sia per i maschi che per le femmine, preferibilmente entro i 42mesi di età, ed è finalizzata alla verifica della presenza di eventuali caratteri di esclusione dalla riproduzione ed alla compilazione di una scheda lineare predisposta dall’UC e approvata dalla Commissione Tecnica Centrale.

La scheda lineare compilata deve essere predisposta in due copie firmate dall’INR nominato, di cui una deve essere consegnata all’allevatore. La valutazione morfologica-lineare è inappellabile.

Art. 3 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE MORFOLOGICA-LINEARE

L’INR dopo aver descritto i caratteri fenotipici del soggetto con una valutazione morfologico-lineare, riporta nell’apposita Tabella il giudizio delle 4 voci seguenti, in numeri decimali (0-10). Ogni singolo elemento valutativo verrà ponderato da un coefficiente percentuale così come riportato nella scheda di valutazione lineare.

Gli elementi considerati sono:

TIPICITÀ E MANTELLO,

STRUTTURA,

ARTI E APPIOMBI,

ANDATURE.



Il giudizio morfologico finale dato dalle singole voci ponderate secondo delibera della CTC, determinerà, così come previsto dall’art. 9 del Disciplinare del programma genetico, l’assegnazione della classe di merito.